Atto di divisione immobili

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Il contratto di divisione è quel contratto in forza del quale i compartecipanti ad una comunione decidono di scioglierla a mezzo di reciproche assegnazioni dalla massa. Lo scioglimento della comunione comporta dunque l’assegnazione a ciascuno dei compartecipanti di una parte della cosa comune. Ne deriva che, in seguito al contratto di divisione, ogni compartecipante diventa proprietario esclusivo di una parte della cosa comune, finalmente divisa. La divisione è disciplinata fiscalmente dall’art. 34 TUR, che illustra in che modo si applica la stessa. Divisione senza conguagli: Imposta di registro pari all’1%, Imposta ipotecaria pari a 200 euro, Imposta catastale pari a 200 euro, Imposta di bollo pari a 230 euro, Tasse ipotecarie 90 euro. L’imposta di registro, pari all’1%, si applica sul valore dell’intera massa da dividere. Se invece vi è una eccedenza della quota di fatto rispetto a quella di diritto, allora la divisione viene considerata vendita limitatamente alla sola differenza. La tassazione prevedrà in più l'imposta di registro del conguaglio variabile in base al regime agevolato o meno.

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