Atto di donazione
La donazione è il contratto con il quale una parte da gratuitamente un'immobile ad un'altra. Elementi essenziali della donazione sono due: lo spirito di liberalità e l’arricchimento del donatario. Deve essere conclusa per atto notarile alla presenza di due testimoni. Molto frequente è la donazione di un immobile con riserva di usufrutto a vantaggio del donante: ciò significa che il donante si spoglia anticipatamente della proprietà del bene trattenendo per sé l’usufrutto, che si estinguerà automaticamente al momento della morte; il donante che si è riservato l’usufrutto avrà il godimento del bene (per esempio potrà viverci o riscuotere eventualmente l’affitto) ma ne sopporterà anche le spese ordinarie e le eventuali imposte. La donazione può essere revocata: per ingratitudine del donatario: cioè qualora il donatario abbia commesso atti particolarmente gravi nei confronti del donante o del suo patrimonio o per sopravvenienza di figli: cioè qualora il donante abbia figli o discendenti ovvero scopra di averne successivamente alla donazione. La donazione fatta agli eredi legittimi del donante è considerata dalla legge un anticipo di eredità: ciò significa che, al momento della morte del donante, essa dovrà essere imputata alla quota riservata; a tal proposito si fa la collazione e si quantificano la quota legittima e la quota disponibile.
Dott. Lorenzo Salmeri