Atto di permuta

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La permuta è un contratto con il quale le parti si scambiano reciprocamente uno o più beni (o diritti), con o senza trasferimento di denaro a titolo di conguaglio. La permuta, in base all'art. 1552 del CC "è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro". Al pari della vendita, si tratta di un contratto traslativo, consensuale e a effetti reali. In questo caso però, il corrispettivo per il trasferimento di un bene è costituito in tutto o in parte da un altro bene.La peculiarità di tale contratto consiste in questo: le parti scambiano una cosa o un diritto contro altra cosa o altro diritto, realizzando quello che, in gergo, viene chiamato "baratto". La permuta si distingue dalla vendita perché il bene non viene scambiato con il denaro, il bene o il diritto sullo stesso viene infatti scambiato con un altro bene o diritto. La permuta si distingue dalla vendita però anche per un altro aspetto. Con la permuta entrambe le parti acquistano immediatamente il bene o il diritto che è capace di soddisfare un loro interesse. Nella vendita invece questo si verifica solo per il compratore. Il venditore infatti ottiene il denaro, che rappresenta solo la misura di valore del bene oggetto del contratto, con il quale potrà poi soddisfare un suo interesse e bisogno. La permuta, al pari della vendita, trasferisce la proprietà con il solo consenso delle parti. Basta cioè che le parti sottoscrivono il contratto. Non occorre la consegna. La causa che sta alla base della permuta è lo scambio della proprietà di diritti o di beni. A ben vedere è una causa simile a quella della vendita, da cui differisce solo perché lo scambio non prevede il denaro. Come già visto inoltre la permuta realizza immediatamente l'interesse delle parti. Effetto che la vendita non produce perché chi vende deve rimpiegare il denaro pagato dal compratore per soddisfare, attraverso l'acquisto di un altro bene, un suo interesse. L'ipotesi più frequente nei rapporti commerciali, in cui la permuta ha ad oggetto un bene futuro è quella che ha ad oggetto un'area edificabile con una porzione dell'edificio che sarà poi costruito su quell'area. Proprio con riferimento a questa fattispecie, viene in rilievo la tutela del contraente proprietario dell'area, che si priva immediatamente del proprio bene, ma deve attendere la realizzazione dell'edificio per poter ottenere la nuova proprietà. Per garantire la sua posizione, il decreto legislativo n. 122/2005 ha previsto l'obbligo per l'alienante del bene futuro di procurare il rilascio di una fidejiussione bancaria in favore della controparte, che garantisca l'obbligo del costruttore di consegnare l'immobile finito (almeno nelle parti essenziali) sino a che non sia rilasciato dal Comune competente il certificato di abitabilità.

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