Istanza giudice tutelare

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Alla competenza del giudice si affianca il ruolo del notaio per autorizzazioni su atti di minori, interdetti e beni ereditari. Ora anche il notaio potrà fornire l’autorizzazione a stipulare atti pubblici e scritture private in cui intervengono soggetti minorenni oppure adulti che non hanno capacità di agire. Questo significa in sostanza che, se le parti si sono rivolte al notaio per la stipula di una vendita, una donazione, un mutuo in cui è interessato un minore o comunque un soggetto limitatamente capace, allo stesso ci si può rivolgere affinché questi, senza che ci sia più bisogno di rivolgersi al giudice, possa esprimersi sulla relativa autorizzazione, che è sempre indispensabile prima di poter stipulare l’atto. La volontaria giurisdizione è un’area del diritto che riguarda la risoluzione di controversie o questioni che le parti coinvolte decidono di chiarire in modo volontario, senza la necessità di un processo giudiziario formale. Questo tipo di giurisdizione, a differenza dei procedimenti civili contenziosi, non persegue la risoluzione di una disputa fra le parti, ma il compimento di tutte quelle attività necessarie alla gestione di un negozio giuridico o di un affare privato per la cui conclusione è necessario l’intervento di un terzo, ovvero il giudice, che è estraneo ed imparziale e collabora con le parti allo scopo di costituire un determinato rapporto giuridico. Questo avviene nei casi in cui la legge non consente ai privati di provvedere autonomamente, come ad esempio: l’integrazione della capacità delle persone incapaci (l’autorizzazione alla vendita di un immobile intestato o cointestato ad un minore); la nomina di amministrazioni di sostegno per tutti coloro che, per età o condizioni fisiche, non sono in grado da soli di tutelare i propri interessi; l’omologazione di atti societari per le attività commerciali.In attuazione della delega per la riforma della Giustizia Civile, il D. Lgs. 10 Ottobre 2022, oltre a riconfigurare le competenze giurisdizionali in materia di volontaria giurisdizione con la sostituzione del Giudice Tutelare al Tribunale in composizione collegiale, ha stabilito che alle attribuzioni del Giudice Tutelare si affiancano a quelle affidate “ex novo” al notaio a decorrere dal 28 febbraio 2023. È evidente che la legge agisca su due diversi ambiti: se da un lato ridefinisce le competenze giurisdizionali tra Giudice Tutelare e Tribunale in composizione collegiale, che sopravvive esclusivamente per autorizzare la “continuazione dell’impresa commerciale”, dall’altro lato introduce una vera rivoluzione, la competenza concorrente del notaio. Il notaio rogante diventa una figura alternativa al Giudice Tutelare, per il quale si prevede espressamente che possa rilasciare, previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale, le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari.

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